Art. 3.
(Delega al Governo per l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per la graduale perequazione del trattamento economico e pensionistico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

Pag. 7

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) inserimento del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con previsione di analoghi istituti normativi e analoghe carriere;

          b) inserimento del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

          c) inserimento del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni e che espleta servizio presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e, per quanto riguarda i funzionari amministrativo-contabili direttori, nell'ambito di tutti gli uffici

 

Pag. 8

centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) previsione del diritto di opzione, anche in soprannumero riassorbibile e in deroga ai limiti di età, per il personale di cui alle lettere b e c), che intenda transitare a domanda nella pari qualifica dei ruoli operativi, anche del personale direttivo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa verifica dei requisiti psico-fisici e ginnici di idoneità e previo superamento di un apposito corso di formazione da vigile del fuoco secondo la qualifica richiesta, con possibilità di mantenere le mansioni amministrative, contabili o informatiche ricoperte;

          e) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          f) esclusione del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

          g) applicabilità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284;

          h) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegato in attività operativa, del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui

 

Pag. 9

all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          i) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegato in attività operativa, della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          l) previsione di diritti e di prerogative sindacali analoghi a quelli delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          m) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.

      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

      4. La delega di cui al comma 1 del presente articolo non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 7.

 

Pag. 10